Crediti d’imposta per le spese di sanificazione e dpi: come funziona? Abbiamo chiesto all’Avvocato Davide Cornalba, con studi a Milano e a Lodi, di condividere le informazioni acquisite dalle sue esperienze come consulente legale in merito alla valutazione dei crediti d’imposta. Con il provvedimento del 17 dicembre 2020, è finalmente arrivata da parte dell’Agenzia delle Entrate la conferma della percentuale stabilita al 28.3% per il credito d’imposta del bonus sanificazione e dpi. Già con il decreto di Agosto, che aveva stanziato già 403 milioni di euro per l’agevolazione, era possibile richiedere un bonus per questo tipo di spese. Erano interessati a questa agevolazione tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti non commerciali e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Avvocato, ci spieghi meglio di cosa si tratta e come le aziende potranno utilizzare questo credito nel 2021-2022: “Si tratta di un provvedimento introdotto per la prima volta dal decreto Rilancio che prevede appunto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, hanno dovuto adeguare i propri ambienti di lavoro con procedure di sanificazione ed acquisti di dispositivi di protezione – spiega l’Avvocato Davide Cornalba.”

Tra le modifiche comprese, vi sono quelle edilizie necessarie per il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, gli investimenti in tecnologie necessarie allo smart working (strumenti di connessione, software, hardware, pc, ecc.), l’acquisto di apparecchiature per controllare la temperatura di dipendenti ed utenti. I contribuenti come accedono a questo credito? “L’anno scorso tali contribuenti – continua l’avvocato Cornalba – per accedere a questo credito di imposta, dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute fino al mese precedente alla sottoscrizione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente a quello dichiarato, fino alla scadenza del 31 dicembre 2020.” Ricordiamo ai nostri lettori che, sia per le spese passate che per quelle previste, era necessario compilare l’apposito modello di comunicazione, da trasmettere in modalità telematica attraverso l’apposito applicativo web (EntrateI/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (vedi anche la nostra intervista al Dottore Commercialista G. Marrone nel notiziario della Repubblica di San Marino).

 

Nonostante i buoni propositi previsti dal Decreto Rilancio, i divari e le problematiche relative alla scarsità dei fondi non sono stati pochi. “A soccorso di ciòricorda l’Avvocato Davide Cornalba di Milanoè arrivata la legge di conversione del Decreto Agosto, approvata definitivamente il 12 ottobre 2020, grazie alla quale la platea dei contribuenti è rimasta la stessa (ovvero tutti colori che avevano presentato domanda entro il 7 settembre 2020), ma la somma totale degli stanziamenti si è triplicata. Automaticamente, si è triplicata anche la percentuale del credito d’imposta, che non è più del 9.3% ma del 28.3% circa delle spese sostenute (entro il tetto massimo di 60.000 euro).” Infine, è importante sapere che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti e che esso è utilizzabile nel 2021 solo in compensazione con il modello F24.